Art. 10.
(Conciliazione famiglia-lavoro).

      1. Al fine di conciliare la cura della famiglia con le attività lavorative, i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono norme dirette ad assicurare la flessibilità dell'orario di lavoro, forme di lavoro a tempo parziale o a distanza. Gli stessi contratti collettivi prevedono modalità di riammissione in servizio di coloro che hanno abbandonato il lavoro per il fine, adeguatamente documentato, di assicurare la cura dei doveri familiari.

      2. I contratti collettivi di cui al comma 1 prevedono forme di ricongiungimento familiare dei coniugi.

      3. Il coniuge convivente del dipendente di amministrazioni dello Stato che sia a sua volta dipendente di ruolo di una amministrazione dello Stato ha diritto, all'atto dell'assunzione o del trasferimento, a essere impiegato, anche in soprannumero e per comando, presso la medesima sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.